SismaBonus ed EcoBonus in Gazzetta Ufficiale: online la guida ANCE
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Rilancio contenente le novità su SismaBonus ed EcoBonus, ANCE ha rilasciato una guida per i professionisti.
Con la pubblicazione del 17 luglio 2020 n.77 il Decreto Rilancio diventa legge. Il testo recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 contiene tutte le novità riguardanti il SismaBonus ed Ecobonus.
La guida ANCE
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha rilasciato una guida operativa sul SuperBonus 110% (SismaBonus ed EcoBonus) sulle novità di questi due strumenti contenuti del Decreto Rilancio 34/2020. Come riportato nel documento i bonus vengono riconosciuti:
- i condomini
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
- parti comuni di edificio
- singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
- edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.
Gli interventi di messa in sicurezza sismica consentiti
Anche per gli interventi di messa in sicurezza sismica, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021. Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4). Per tali interventi, come riportato nella guida ANCE, in caso di cessione del corrispondente credito (sempre da Sismabonus) ad un’impresa di assicurazione e
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19% al 90%.
La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga
effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.