Norme di sicurezza antincendi per civile abitazione: il testo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il documento integrativo al decreto n.246 del 16 maggio 1987. Definiti i 4 livelli di prestazione antincendio.
Con il decreto del 25 gennaio 2019 e pubblicato in Gazzetta il 5 febbraio 2019 n.20, si rendono disponibili le modifiche e le integrazioni riguardo la sicurezza antincendi di fabbricati per civile abitazione. Tale documento si integra con la norma n.246 del 16 maggio 1987 denominata «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione».
Gli obiettivi ed i requisiti
L’obiettivo del decreto è quello di definire con maggiore puntualità alcuni aspetti tra i quali (come si riporta nell’Allegato al D.M.):
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o
fumi caldi che fuoriescono da vani […];
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un
fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento
delle squadre di soccorso.
Vengono introdotte le seguenti definizioni:
– EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;
– GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;
– Misure antincendio preventive: misure tecnico – gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
– L.P.: Livello di prestazione;
– h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.
Tra le altre novità si segnalano la differenziazione per i livelli di prestazione riguardante la sicurezza antincendi:
– L.P. 0 Æ per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 Æ per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 Æ per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 Æ per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
– Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.