Sblocca cantieri: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Con la pubblicazione in Gazzetta n.92 del 2019, il decreto Sblocca cantieri diventa realtà. Tante le novità anche in termini di strutture e sismica.
In Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 è pubblicato il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri): Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Il testo ha visto un’evoluzione travagliata con un testo quasi definitivo approvato nel mese di marzo. Le successive modificazioni e approvazioni hanno portato al risultato finale pubblicato in GU il 18 aprile. Come aggiunto nelle note del Presidente della Repubblica il decreto nasce dalla straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
Gli interventi strutturali definiti dallo Sblocca cantieri
Oltre alle novità riguardanti il Codice dei Contratti, i commissari di gara e l’erogazione degli indennizzi, vengono riportate novità riguardanti gli interventi strutturali. Particolare menzione per l’articolo 94-bis dello Sblocca cantieri dove si definiscono:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) , n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
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