Della sanatoria sismica
Considerazioni relative alla Sanatoria Sismica, a cura dell’Urbanista Carlo Pagliai.
Se consultiamo bene il Testo Unico per l’Edilizia vigente, cioè il D.P.R. 380/01, non è espressamente contemplata la procedura di sanatoria strutturale.
Non troveremo le versioni “in sanatoria” della denuncia e di autorizzazione inizio lavori ai sensi degli articoli 65, 93 e 94 del T.U.E.
Nella prassi, in caso di illeciti edilizi ( o meglio, abusi) di natura strutturale/antisismica, i competenti uffici pubblici rilasciano l’autorizzazione “in sanatoria”, cioè tardiva o postuma, richiedendo poi il successivo collaudo.
A tutto questo si deve aggiungere che alcune regioni hanno introdotto discipline specifiche in materia antisismica, in alcuni casi apportando modifiche volte a semplificarne termini e impegni della PA e professionisti. (Es. L.R. 65/2014 Toscana).
Resta il fatto che, in presenza di abusi edilizi strutturali, la prassi ammette le due versioni “in sanatoria” del deposito strutturale e autorizzazione sismica, cioè effettuati in maniera tardiva o postuma rispetto all’opera compiuta.
Per mia esperienza, non nascondo che ho visto prevalere in certi uffici la prevalenza della procedura di autorizzazione anche per le opere altrimenti soggette al deposito della denuncia, cioè a prescindere dalla zona sismica e dalla complessità dell’opera. Immagino che ciò dipenda dal fatto che l’opera edilizia illecita, sia applicato un maggior rigore rispetto alle altre, a causa dell’originaria illegittimità.
La sanatoria sismica, se così vogliamo chiamarla, è una procedura assai diversa da quella a cui spesso si è abituati a confrontarsi, cioè quella puramente urbanistica di cui all’art. 36 del T.U.E.
Infatti essa è definita “Accertamento di conformità”, ed è attualmente fondato sul severo regime della doppia conformità alla disciplina edilizia-urbanistica da riferirsi sia al momento di presentazione dell’istanza, sia all’epoca dell’abuso.
Si tratta cioè di una doppia condizione essenziale: senza di essa non ci sono neppure i presupposti per valutare la sanatoria nei confronti delle altre discipline di valenza edilizia. E tra queste ovviamente, vi rientra la antisismica e strutturale.
E l’antisismica, in quanto disciplina edilizia, rientra a pieno titolo nel campo applicativo dello stesso articolo 36 T.U.E., cioè anche per essa occorre svolgere verifiche con doppia conformità…
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