Ristrutturazione edilizia e Nuova costruzione: le differenze tra interventi
L’ing. Carlo Pagliai nel seguente articolo fa chiarezza sulla differenza tra i due regimi di intervento: Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
L’ing. Carlo Pagliai nel seguente articolo fa chiarezza sulla differenza tra i due regimi di intervento
L’intreccio normativo vigente non permette di individuare con esattezza il confine tra i due regimi di intervento, praticamente esistenti dalla L. 1150/42 in poi. Sembrerebbe che una possibile soluzione possa venire dall’emanazione del Testo Unico delle Costruzioni, tuttora in corso di preparazione, e fino ad allora dovremo giocare con queste regole. Vediamo quali sono.
In sostanza convivono intrecciati tra loro due distinti regimi: nuova costruzione e ristrutturazione edilizia; esiste anche una sottocategoria di interventi sul patrimonio esistente che sconfinano nel regime “superiore” della nuova costruzione. Quindi per prima cosa è meglio fare un quadro introduttivo, facendo riferimento solo al D.P.R. 380/01 ed escludendo le disposizioni previste dalle leggi regionali, che tuttavia hanno integrato l’argomento.
Quadro introduttivo definizione e procedure
Il regime di nuova costruzione lo troviamo distribuito nel Testo Unico per l’edilizia su due versanti:
• Interventi subordinati al Permesso di Costruire (art. 10 c.1). L’entità di queste opere richiede il rilascio preventivo per titolo abilitativo più alto.
• Definizione categoria di intervento (art. 3 c.1 lettera e): definiti come trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie definite alle precedenti lettere a-b-c-d, quindi una categoria di intervento residuale rispetto a quelle sul patrimonio esistente, e in via non esaustiva essi sono:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (implicitamente abrogato da articoli 87 e segg. D.Lgs n. 259/ 2003)[…]
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