Il sottile confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Il Consiglio di Stato cerca di tracciare un confine più netto per distinguere in maniera univoca i due tipi di intervento edilizio

Di primo acchito la differenza tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione sembrerebbe non necessitare di ulteriori spiegazioni e definizioni: la ristrutturazione coinvolge un edificio esistente mentre la nuova costruzione sottintende che l’opera sia ancora da realizzare. Diverse problematiche nascono invece quando si configurano interventi di ampliamento di costruzioni esistenti. Come sottolineato dalla sentenza 7993/2022 del 15 settembre, inerente il ricorso contro un’ordinanza di demolizione emessa da un comune per alcune opere edilizie abusive, consistenti: nell’ “ampliamento appartamento per creazione di una superficie coperta di circa mq 17.42 e mc 44.77 ottenuta dalla copertura del terrazzo con lamiera coibentata controsoffittata in legno e chiusura dei lati liberi struttura in muratura e infissi in vetro-alluminio”.
Il Consiglio di Stato fa chiarezza definendo:
- intervento di nuova costruzione: intervento che consiste in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo che può sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita. (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536)
- intervento di ristrutturazione edilizia: intervento che sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico, ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione. (Consiglio di Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304)
Si può concludere quindi che gli interventi che implichino un notevole cambiamento delle volumetrie o delle geometrie dell’immobile esistente si configurino come interventi di nuova costruzione e necessitano perciò del permesso di costruire per non risultare come opere abusive potenzialmente soggette ad ordine di demolizione.
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