NTC 2018 | Consiglio Nazionale Geologi: correggere la Circolare in arrivo
Dopo il ricorso alle NTC, il Consiglio esprime perplessità anche sulla Circolare: “reiterate le criticità nel testo”.
Dopo il ricorso dello scorso aprile da parte del Consiglio Nazionale Geologi (CNGeologi) sulle NTC 2018 (pubblicate in «Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018), il Tar del Lazio con l’ordinanza n.5304/2018 del 14 settembre scorso ha comunicato la scadenza per il deposito delle memorie e dei chiarimenti, fissata al 13 novembre prossimo, e la data dell’udienza, fissata al 19 giugno 2019. Il Consiglio chiede a gran voce di effettuare modifiche al testo delle Norme Tecniche e di modificare la Circolare esplicativa di prossima pubblicazione.
Le parole del Presidente Peduto
Il presidente dei geologi, Francesco Peduto, spiega infatti che «si evidenzia che queste nuove norme non rappresentano certo un esempio avanzato di quella cultura della prevenzione e della sicurezza sempre più importante nel nostro Paese. Non prevedono come accade in altri casi, difatti, l’interdisciplinarità degli interventi attraverso un rapporto specifico e coordinato delle singole professionalità e degli elaborati specialistici nelle diverse fasi della progettazione». Inoltre, «le criticità delle Ntc sono palesemente reiterate e aggravate nel testo della circolare esplicativa licenziata dal Consiglio superiore del lavori pubblici con il voto contrario del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi». A questo proposito si richiede l’intervento «affinché la Circolare non passi il vaglio positivo del suo dicastero e non ottenga il suo avallo, tenendo conto che la stessa avrebbe potuto e potrebbe ancora oggi costituire l’unico rimedio efficace per attenuare gli effetti negativi di norme tecniche sul cui iter, durato dieci anni, molto ci sarebbe da dire, frettolosamente licenziate e pubblicate dal predecessore dell’on. Toninelli in un contesto di evidente transizione politica».
Quali sono i punti oggetti di contenzioso?
Il ricorso riguarda vari punti delle NTC quali:
- par. 2.2.6 (verifiche sulle opere strutturali);
- par. 3.2.2 (Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche);
- par. 5.1 (Ponti stradali);
- par. 6.4.3.1.1 (resistenze dei pali);
- par. 7.11.2 (Caratterizzazione geotecnica ai fini sismici);
- par. 7.11.3.4.3 (Metodologie e analisi di opere e sistemi geotecnici);
- par. 10.1 (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo);
- capitolo VI dedicato alla progettazione geotecnica (paragrafi 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10 e 6.12);
- capitolo VIII dedicato agli edifici esistenti (8.2, 8.3, 8.4).
Il Presidente Peduto riporta «l’inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali». Non meno importante, per i geologi, è il fatto che le norme prevedono, per gli edifici esistenti (trattati nel capitolo 8 delle Ntc), «che il progettista decide se è necessario o meno l’intervento e gli approfondimenti geologici e geotecnici. Non è detto che il progettista abbia competenze di geologia. Allora, con tutto il rispetto: a me va bene se il progettista è un ingegnere professionista che ha competenze sulla geotecnica. Ma se questa decisione la deve prendere un geometra o un architetto o un ingegnere meccanico o una qualsiasi altra figura tecnica senza competenze di geologia, cioè che non sa niente della stabilità dell’area o dell’interazione terreno-strutture oppure dell’amplificazione sismica in quel punto, come fa a decidere se il geologo serve o meno?».