NTC 2018: le novità riguardanti il cemento armato
Interessanti modifiche riguardanti i Capitoli 4-7-8. Novità importanti e chiarimenti riguardo i livelli di sicurezza dei fabbricati esistenti.

Quali sono le novità apportate dalle NTC 2018 per quanto riguarda il cemento armato? Le nuove norme intervengono in maniera netta in merito all’adeguamento sismico, la vita nominale e i criteri di valutazione della sicurezza dei fabbricati. In questo focus si analizzano i punti fondamentali e le modifiche più significative riportate sulle strutture in cemento armato dalle NTC 2018.
Quali sono le novità?
Nel Capitolo 4 al paragrafo Costruzioni in calcestruzzo e nel Capitolo 7 le novità più importanti sono:
- oltre a modifiche in merito alla definizione dei coefficienti di sicurezza per la precompressione, puntualizzazioni sulle verifiche a taglio (dove saranno meglio trattate con la pubblicazione della Circolare), punzonamento, torsione, sulla snellezza e l’analisi lineare, quella più importante riguarda la valutazione della duttilità degli elementi inflessi. Questa considerazione consente di considerare gli effetti del confinamento degli elementi e quindi delle deformazioni ultime del calcestruzzo indotte dalla presenza ulteriore di staffe. Tale introduzione risulta fondamentale per la valutazione di elementi presso-inflessi in particolare i pilastri;
- introduzione di strutture a pendolo inverso (così come visto per le strutture in acciaio), verifiche specifiche per i nodi trave-pilastro, introduzione di elementi di partizione “duttili”che consentirà un maggiore studio sul meccanismo di ribaltamento e fessurazione delle partizioni verticali (tamponature) sotto azione sismica.
Nel Capitolo 8 si fa riferimento agli interventi relativi al costruito esistente e nello specifico si ha:
- si definiscono le categorie di intervento ed il relativo livello di sicurezza della costruzione; nel caso di strutture isolate il ÇE, ovvero il rapporto tra l’azione sismica resistente e quella prescritta, deve essere maggiore o uguale a 1. Nel caso di variazione di classe e/o destinazione d’uso si assume come valore minimo per l’adeguamento ÇE = 0,8. Questa precisazione nasce dopo la sentenza della Cassazione degli scorsi mesi che ha obbligato la chiusura di una scuola in provincia di Grosseto.
Le novità delle NTC 2018 evidenziano, per certi aspetti, una certa convergenza con le normative europee quali ad esempio l’Eurocodice 8. In ogni caso, con la pubblicazione postuma della Circolare integrativa alle NTC 2018, verranno fornite maggiori istruzioni in merito all’applicazione e alla corretta interpretazione della norma da parte del Ministero delle Infrastrutture.

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