Interventi di riqualificazione energetica ammessi alle detrazioni al 110%
Tipologia e detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, non tutti accedono alle detrazioni al 110%
I contribuenti che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, possono fruire dell’agevolazione:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- gli inquilini;
- i comodatari.
Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Ecco una tabella riepilogativa delle tipologie di intervento e relative detrazioni corredata di tutti i link ai vademecum forniti da ENEA.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | DETRAZIONE |
Acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | Detrazione del 110% con limite di detrazione di 30.000 euro da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (anche parziale) | Detrazione del 110% con limite di 30.000 euro, consentita solo per prodotti di classe A da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
Sostituzione dell’impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici (anche parziale) Sostituzione degli scaldacqua tradizionali con pompe di calore (anche parziale) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie di classe A e sistemi di termoregolazione o apparecchi ibridi (anche parziale) | Detrazione del 110% con limite di 30.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). Gli impianti scaldacqua a pompa di calore o dotati di generatori d’aria calda a condensazione o di apparecchi ibridi, non vengono trainati al 110% ma possono essere considerati trainanti per le parti comuni con limiti di spesa e detrazione inferiori. Tali indicazioni sono contenute nell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 alle lettere o, r e v. |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (anche parziale) | Detrazione del 110% con limite di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
Interventi su strutture opache verticali, come cappotti o pareti isolanti, ed interventi su strutture opache orizzontali, come coperture e pavimenti | Detrazione del 110% con limite di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). Tale intervento non è ammesso, tra gli interventi trainati, se incide per più del 25% della superficie lorda disperdente in edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. |
Finestre e infissi | Detrazione del 110% con limite di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
Schermature solari | Detrazione del 110% con limite di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
Riqualificazione energetica globale di edifici | Questo intervento non viene trainato al 110% così come ribadito nell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 alla lettera a. |
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori | Detrazione del 110% con limite di 100.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
Dispositivi per il controllo da remoto di riscaldamento e climatizzazione | Senza alcun limite di spesa per gli interventi con inizio lavori prima del 6 ottobre 2020. Dopo tale data la detrazione è del 110% con limite di 15.000 euro, da ripartire in 5 anni (o 4 anni per il 2022). |
*le detrazioni sono da intendersi sia Irpef che Ires