EcoBonus e SismaBonus: il provvedimento per esercitare lo sconto in fattura
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento che definisce le modalità per esercitare lo sconto in fattura secondo il D.lgs 34/2019.
Dopo le novità del Decreto Crescita (D.lgs 34/2019) riguardanti la detrazione degli interventi antisismici per il SismaBonus, l’Agenzia dell’Entrate ha emesso un comunicato dove illustra le modalità per esercitare lo sconto in fattura. Gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono beneficiare della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e comunicazione all’Agenzia dell’Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc. Si riportano i contenuti del comunicato stampa che definisco l’ammontare dello sconto, il recupero da parte del fornitore e la cessione del credito.
Ammontare dello sconto in fattura
Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Recupero dello sconto da parte del fornitore
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.