DL Semplificazioni: le modifiche alle fasi della procedura di gara
Indicazioni temporali specifiche in merito alle procedure di gara
L’atto di avvio al procedimento e di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente, per ciascuna procedure di gara, previste dal D.L. Semplificazioni.
- I termini di affidamento
Il D.L. 76/2020 ha previsto agli articoli 1 e 2 una diversa disciplina degli affidamenti con la finalità di rilanciare gli investimenti pubblici. La principale novità riguarda l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente che dovrà avvenire entro il termine di:
- Due mesi o quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per gli affidamenti sottosoglia, così come descritto all’articolo 1;
- Entro il termine di sei mesi per gli affidamenti sottosoglia descritti nell’articolo 2.
Nelle disposizioni relative alla definizione dei termini di conclusione non sono presenti riferimenti alla determina a contrarre né ad altri atti equivalenti, si fa semplicemente riferimento alla “data di adozione dell’atto di avvio del procedimento”.
Bisogna allora individuare, dal punto di vista temporale, l’atto di avvio al procedimento e di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente per ciascuna delle procedure previste dal D.L. Semplificazioni.
Nel caso di procedura negoziata senza bando, l’atto di avvio della procedura, per il calcolo del termine per pervenire all’aggiudicazione o individuazione del contraente, è riferito all’invio della lettera di invito sia per indagini di mercato e sia mediante l’utilizzo di elenchi precostituiti. La procedura si conclude con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione con il quale si procede all’individuazione del contraente.
In relazione agli affidamenti diretti, l’atto di avvio del procedimento, da prendere in considerazione per la decorrenza del termine massimo stabilito dal D.L. per prevenire all’aggiudicazione o all’individuazione del contraente, è da individuare all’invio della richiesta di offerta all’operatore economico scelto. La procedura si ritiene conclusa con l’adozione della determina a contrarre oppure con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
In caso di procedura aperta, in cui qualsiasi operatore può presentare un’offerta, l’atto di avvio è rappresentato dalla pubblicazione del bando o dell’avviso di indizione di gara. Anche in questo caso la procedura è da ritenere conclusa con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contraente.
2. La stipula del contratto
In merito alla diffusa problematica del differimento temporale nella stipula dei contratti causato dai frequenti ricorsi, il legislatore è intervenuto prevedendo che, in seguito all’aggiudicazione, la stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni. Un diverso termine è consentito solo se motivato dall’interesse ad una sollecita esecuzione del contratto. Alle stazioni appaltanti è data facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Bisogna però tener conte che anche l’individuazione della compagnia assicuratrice si configura come affidamento di servizi