CFP: cosa sono, come funzionano e perchè è impossibile farne a meno
Tutto quello che c’è da sapere sui crediti formativi professionali per ingegneri, architetti e geometri.
Chi pensava che i crediti erano soltanto un retaggio universitario sbaglia di grosso. I crediti formativi professionali (CFP), sono l’unità di misura che attesta la preparazione e le competenze di una persona in ambito professionale. Sono obbligatori, per i professionisti come ingegneri, architetti, geometri, periti industriali ed agrari,da quando è entrato in vigore il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’acquisizione dei CFP per le categorie degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
CFP per gli ingegneri
Il 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il testo unico che disciplina l’aggiornamento professionale per gli ingegneri; testo unico rivede le disposizioni previste in precedenza dalla circolare n.722 del 27 aprile 2016 in materia di conseguimento di CFP.
L’ingegnere regolarmente iscritto all’albo, ogni anno deve risultare in possesso di 30 CFP; fanno eccezione 5 CFP relativi all’etica e deontologia professionale, che devono essere necessariamente conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo.
Tali crediti possono essere acquisiti in vari modi: partecipando a corsi di formazione o seminari, frequentando stage , master in ingegneria o dottorati all’estero. Parte dei 30 CFP annuali possono però anche essere conseguiti attraverso una autocertificazione. Per il riconoscimento di 15 CFP/anno per l’aggiornamento informale (autocertificazione appunto), gli iscritti devono inviare la relativa autocertificazione dei CFP all’Anagrafe Nazionale, attestando le proprie azioni di aggiornamento.
I CFP vengono certificati dagli Ordini degli ingegneri o da società riconosciute dagli ordini (Provider), che grazie al loro servizio possono certificare ed erogare CFP.
CFP gli architetti
Gli iscritti all’Ordine hanno l’obbligo di conseguire in 3 anni 60 CFP nel triennio 2017-2019, grazie ad una delibera del CNAPPC, che ha ridotto da 90 a 60 CFP per la formazione professionale obbligatoria; di questi 20 CFP annuali, almeno 12 devono derivare da attività di aggiornamento e sui temi della Deontologia e delle discipline ordinistiche.
Nel triennio, fino a un massimo di 15 CFP può derivare da “altre attività” (redazione di articoli e saggi “di natura tecnico-professionale”, visite a mostre e fiere attinenti all’architettura, viaggi studio organizzati da Ordini…)senza che ci sia il tetto dei 5 CFP annui. Inoltre, i crediti in eccedenza (max 20), è possibile trasferirli da un triennio al successivo (in precedenza il limite era di 10). Attenzione ! I crediti formativi professionali derivanti da eventi formativi circa le materie ordinistiche, in un eventuale passaggio da un triennio all’altro si trasformano in crediti generici.
Infine, decade l’obbligo di conseguimento di almeno 10 crediti annui, che rimane comunque una raccomandazione: “CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto all’Ordine, di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, di cui 4 su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale”.
CFP per i geometri
La formazione continua dei geometri è disciplinata dal Regolamento del 22 luglio 2014 del Consiglio Nazionale dei Geometri(CNG) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. L’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’avvenuta iscrizione al collegio.
Gli iscritti hanno l’obbligo di conseguire in 3 anni almeno 60 crediti formativi professionali, ed avere il proprio “Curriculum Professionale Certificato” (CPC) on-line.
Come funzionano i seminari e i corsi che rilasciano i CFP
I corsi di formazione mirano a migliorare e rafforzare le competenze dei partecipanti trattando questioni tecniche nel settore dell’ingegneria e questioni di interesse professionale mentre i seminari sono meeting di approfondimento su tematiche di interesse collettivo e puntano a creare uno spazio di confronto fra i tecnici partecipanti.
Per i corsi l’attribuzione dei crediti è [1 ora= 1 CFP].
Nei seminari le ore per l’attribuzione di Crediti formativi professionali sono minori o uguali a 6; il numero di CFP erogati è 6.
E se non ci si aggiorna ?
Gli iscritti che non adempiono all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall’art. all’art. 1, comma 1, lett. a del DPR 7/08/2012 n.137 del Regolamento, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione .
Il mancato raggiungimento dei CFP fino al 20% (12 su 60 cfp) determina la sanzione della censura, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione della sospensionenella misura di un giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.
La censura consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo.
La sospensione dall’esercizio della professione può durare al massimo sei mesi.
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