Cessione del credito: ulteriori pareri dell’Agenzia delle Entrate sui Bonus
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito su SismaBonus ed EcoBonus in riferimento alla risoluzione di un caso reale.
Il SismaBonus e l’EcoBonus sono due strumenti che possono essere utilizzati per ottenere importanti detrazioni fiscali nel caso di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica. Una delle problematiche relative all’applicabilità dei due strumenti riguardano la cessione del credito. In altre occasioni l’Agenzia delle Entrate si era espressa in merito così come l’ANCE; si riporta un ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia a seguito della risoluzione n.84/E.
Il caso dell’Agenzia dell’Entrate
Sono pervenuti alla scrivente (Agenzia delle Entrate ndr) alcuni quesiti, con i quali sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, prevista dall’art. 14 e dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Gli istanti chiedono, in particolare, da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte del cessionario e, se per il suo utilizzo sia necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente. È stato chiesto, inoltre, se per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione debbano essere rispettate specifiche formalità; al riguardo, si chiede se l’atto di cessione redatto in forma scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che gli articoli 14 e 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 stabiliscono, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito […]
Sulla base delle richiamate disposizioni, è previsto che il condomino possa cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. L’amministratore del condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
L’amministratore consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
I citati provvedimenti prevedono, al riguardo, che il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
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