Agenzia delle entrate: aggiornata la guida al bonus facciate 60%
La validità del bonus facciate al 60% è prorogata fino al 31 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2022 [legge 234/2021])
Con la Legge n. 234/2021 la durata del bonus è stata prolungata fino al 31 Dicembre 2022 diminuendo tuttavia la percentuale della detrazione dal 90% al 60%. Il primo ottobre, esattamente a 3 mesi dalla scadenza è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate un documento di aggiornamento contenente importanti modifiche.
CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
Le detrazioni del bonus facciate possono essere sfruttate da tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori e che possiedono l’immobile soggetto alle lavorazioni; nel dettaglio sono idonei all’agevolazione:
- Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- Associazioni tra professionisti;
- Società semplici;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
A patto che l’immobile oggetto di intervento sia detenuto o posseduto, con titolo idoneo, all’avvio delle lavorazioni, dai beneficiari della detrazione; nel dettaglio i contribuenti:
- Devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
GLI INTERVENTI CONCESSI DAL BONUS FACCIATE
Il bonus facciate nasce per sostenere e finanziare le spese inerenti alla realizzazione di interventi di recupero e/o restauro della facciata esterna di beni immobili esistenti. Il bonus non è pertanto sfruttabile nel caso di nuova costruzione o nel processo di demolizione e ricostruzione dell’immobile. Gli interventi possono essere eseguiti su edifici che sorgano in parti del territorio inserite in agglomerati urbani che godono di rilevante carattere storico/artistico o pregio ambientale (zona A) o, alternativamente, in zone urbane in cui la superficie edificata non sia inferiore al 12.5% della superficie fondiaria e la densità territoriale sia maggiore di 1.5 mc/mq (zona B). Gli interventi ammessi sono:
- pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata;
- pulitura, tinteggiatura o risanamento su balconi, ornamenti o fregi;
Non rientrano nella detrazione invece:
- Interventi di sostituzione di riverniciatura e/o sostituzione di vetrate, infissi, porte o grate
- Interventi effettuati sulle mura perimetriche dell’edificio compresi i cancelli di accesso
- Interventi effettuati su elementi orizzontali o inclinati esterni come coperture e pavimenti