L’ANAC si esprime su BIM ed equo compenso: l’aggiornamento in consultazione pubblica
Online il documento tecnico ed in consultazione dall’8 giugno fino al 9 luglio 2018. Un mese per fare osservazioni e proposte operative.
A seguito delle polemiche sull’equo compenso e sulle tempistiche di introduzione del Decreto BIM (D.M. n. 560 del 1 dicembre 2017), l’ANAC si è espressa attraverso la pubblicazione di un documento in consultazione pubblica in merito.
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni preventive agli operatori del mercato in relazione alla predisposizione delle gare per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura per le quali si farà ricorso ai metodi e strumenti elettronici quali il BIM. Sul sito dell’ente, è stato caricato preventivamente un testo che gli addetti lavori possono leggere e consultare al fine di proporre migliorie e correggere inesattezze.
Al fine di coordinare la disciplina della determinazione dell’importo a base di gara con le nuove disposizioni normative, il documento contiene, altresì, alcune indicazioni in merito all’applicazione del principio dell’equo compenso.
Equo compenso BIM: quale futuro?
Il documento è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono ovviamente liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione. Si riporta quanto presente nel testo in consultazione al capitolo denominato Equo compenso:
- Le stazioni appaltanti definiscono l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016;
- Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso di cui dell’articolo 13 bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell’importo a base di gara;
- L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.
Le osservazioni e le proposte operative di modifica dovranno pervenire entro il 9 luglio 2018, utilizzando l’apposito modulo.