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Decreto Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici

Le nuove procedure sottosoglia presentate e chiarite da ITACA

1 Febbraio 2021
mercato del lavoro
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, per la semplificazione delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti. In tale ottica, l’istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale ha fornito una serie di indicazioni operative per l’applicazione delle norme.

In merito alle nuove procedure relative a contratti sottosoglia, contenute all’art. 1 del decreto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, è stato introdotto un regime derogatorio di natura temporanea rispetto alla disciplina del Codice. Tale disciplina derogatoria trova applicazione per le procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata dopo l’entrata in vigore del D.L. semplificazione (ossia a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

Le possibili tipologie di procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione (Art. 1, comma 2 L. 120/20), sono due:

1) l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

2) procedura negoziata senza bando, con obbligo di consultazione di un numero di operatori funzione dell’importo da affidare. È stata prevista, quindi, la consultazione:

•          di almeno 5 operatori per forniture e servizi di valore inferiore alle soglie europee e per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro; si precisa che anche per i servizi di architettura e ingegneria occorre far riferimento alla soglia europea, quindi a 214.000,00 euro, e non più alle soglie previste dall’art. 157 del Codice, che è stato invece espressamente derogato;

•          di almeno 10 operatori per lavori da 350.000 euro fino a 1 milione di euro;

•          di almeno 15 operatori per lavori di valore da 1 milione di euro sino alla soglia europea.

Gli affidamenti dovranno rispettare il principio di rotazione degli inviti, dovranno essere eseguite indagini di mercato o in alternativa consultazione di elenchi di operatori economici tenendo conto anche della dislocazione territoriale delle imprese invitate a partecipare. Le procedure negoziate, nel rispetto dei principi concorrenziali, possono essere aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia del minor prezzo, in questo secondo caso previa valutazione dell’anomalia dell’offerta.

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