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SismaBonus: il chiarimento dell’Agenzia dell’Entrate sull’asseverazione tardiva

Con la nota n.31 del 2018 l’Agenzia dell’Entrate chiarisce la casistica. L’esito è il mancato ottenimento dell’agevolazione fiscale.

15 Ottobre 2018
asseverazione tardiva
Redazione calcolostrutturale.com
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L’asseverazione tardiva rientra tra le diverse casistiche che possono crearsi in fase di richiesta del SismaBonus. Ma che cos’è l’asseverazione? Nello specifico è una dichiarazione che deve essere fatta dal progettista allegata alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) che deve essere redatta all’atto di presentazione della pratica e non successivamente. Il contenuto deve riguardare la classe di rischio ottenuta al seguito dell’intervento previsto nella parte tecnica. In caso di ritardo di presentazione del documento, come specificato dall’Agenzia dell’Entrate il beneficio fiscale decade.

La casistica dell’asseverazione tardiva e la risposta dell’Agenzia

Nel caso in esame ALFA (tecnico che ha redatto la documentazione) ritiene di poter integrare la SCIA con asseverazione redatta dal direttore dei lavori e di poter, quindi, accedere al c.d. “Sisma bonus” per le spese sostenute successivamente al deposito dell’asseverazione tardiva. Il parere dell’Agenzia dell’Entrate è il seguente:

L’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, consente la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dal patrimonio edilizio, per un ammontare delle spese non superiore ad euro 48.000. La misura della detrazione per gli interventi di cui 3 all’art. 16-bis, del TUIR, è stata successivamente aumentata, con valenza attualmente fino al 31 dicembre 2018, al 50 per cento, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 (conv. in legge n. 90 del 2013), ha previsto che per il quinquennio dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per le spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per effettuare interventi relativi all’adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzatoria sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione del 50 per cento, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare, sia ripartita in cinque quote annuali, anziché in dieci.
Qualora dai detti interventi derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute e se si arriva fino a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80 per cento (cfr. art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013). In riferimento al descritto quadro normativo si osserva che la norma di riferimento generale deve intendersi l’art. 16-bis, del TUIR, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alla norma del D.L. n. 63 del 2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013).
Considerate le implicazioni di carattere tecnico della fattispecie concernente gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici la scrivente ha acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla loro inclusione nella agevolazione in esame, reso pubblico mediante la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, richiamata da ALFA.
Ciò posto, nella fattispecie prospettata, ALFA asserisce che in sede di deposito della SCIA presso lo Sportello unico edilizia del Comune di …………  4 non è stata allegata l’asseverazione del progettista in quanto, secondo la prassi allora vigente, l’intervento previsto consistente nella demolizione e ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio, non era agevolabile ai fini della fruizione del c.d. “Sisma bonus”. Atteso che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001).
Riguardo al quesito concernente la presentazione dell’asseverazione tardiva, la scrivente considera che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Si premette che l’emanazione di tale decreto è avvenuta in attuazione dell’articolo 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013, avente ad oggetto la detrazione rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore. L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione. In particolare, l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, 5 la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”. Il successivo comma 3 stabilisce che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”.
Il comma 4 dispone inoltre che: “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli
interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”. Il comma 5 statuisce, espressamente, che: “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”.
Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono, quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione del progetto – come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) – alla SCIA ed il deposito presso lo sportello unico.
Al riguardo, si rileva che con riferimento agli interventi agevolabili, la richiamata risoluzione n. 34/E del 2018 ha chiarito che “gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione di cui al citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione”.

Inoltre, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pag. 247 e segg., ha rimarcato in relazione al “Sisma bonus” in vigore dal 1° gennaio 2017 che “il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allagato B del decreto [DM 28 febbraio 2017, n. 58]) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato”.
Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, come nel caso concreto e personale in esame, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater”, come
stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.

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