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Normativa

Sanatoria sismica con il “Salva Casa”: come regolarizzare abusi strutturali

La legge n. 105/2024 Salva Casa rende possibile attestare la conformità sismica degli abusi minori all’epoca di esecuzione, attraverso il nuovo comma 3-bis dell’articolo 34-bis D.P.R. 380/01.

30 Agosto 2024
protezione sismica
Ing. Carlo Pagliai
Ingegnere edile, Urbanista e Geometra Laureato. Esperto in materia di edilizia privata, conformità urbanistica e commerciabilità degli immobili.

L’articolo è tratto dal blog dell’ing. Carlo Pagliai Studio Tecnico Pagliai

La legge n. 105/2024 Salva Casa rende possibile attestare la conformità sismica degli abusi minori all’epoca di esecuzione, attraverso il nuovo comma 3-bis dell’articolo 34-bis D.P.R. 380/01. Tra l’altro, la stessa procedura è utilizzabile anche per gli abusi minori rientrante nell‘articolo 36-bis T.U.E., come espressamente rinviato dall’omologo comma 3-bis.

In fondo all’articolo, il video per una spiegazione più dettagliata; di seguito la sintesi dei punti principali:

  1. non è proprio una sanatoria sismica, bensì è un attestazione di conformità sismica, somigliante più alla natura di collaudo statico; in altre parole, per opere oggetto di tolleranze edilizia e per abusi minori sarà richiesto di ricollaudare gli edifici facendo riferimento all’epoca di abuso;
  2. si applica in zone sismiche, restando escluse quelle a bassa sismicità. Dovrebbero quelle di classe 3 e 4, seguendo il criterio indicato dall’articolo 94-bis T.U.E, perché seguendo i decreti citati dall’articolo 83, riferiti alle classificazioni regionali, non si ottiene risposta certa. Inoltre non si esclude che le norme regionali, rafforzate da questo nuovo istituto di regolarizzazione strutturale, possano estendere la verifica a tutto il territorio;
  3. resta ferma la possibilità per lo Sportello Unico edilizia di ordinare opere di adeguamento ai fini di sicurezza, anche strutturale e antisismica, e probabilmente gli uffici tecnici regionali si riserveranno di valutare anche lo stato di conformità e vulnerabilità sismica alla disciplina NTC 2018 vigente.
  4. la valutazione sismica dell’irregolarità sicuramente richiederà una verifica anche verso l’intera Unità Strutturale;
  5. l’attestazione di conformità sismica va prodotta, assieme ai contenuti minimi previsti dall’articolo 93 c.3 T.U.E (quelli per il deposito sismico), e inviata agli uffici regionali tecnici (ex Genio Civile) usando le stesse procedure vigenti oggi in base alle stesse categorie di rilevanza verso la pubblica incolumità secondo l’articolo 94-bis:
    • interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza (deposito sismico o meno)
    • interventi rilevanti e casi diversi (autorizzazione sismica)
  6. attestazione conformità sismica dovrà essere svolta da professionista abilitato e competente in materia strutturale secondo legge.

Estratto da articolo 36-bis T.U.E:

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis.

Estratto da articolo 34-bis T.U.E:

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2 corredata dalla della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto previste dalle regioni ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui comma alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2 o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

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