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Normativa

Quali interventi si possono fare senza Cila?

La posta di FiscoOggi è il servizio che permette al cittadino di chiedere chiarimenti e maggiori informazioni su uno specifico argomento all’Agenzia delle Entrate

23 Novembre 2023
Sismabonus
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

Maurizio C chiede: Volevo avere delucidazioni sui lavori che si possono eseguire senza Cila e per i quali basta la denuncia di inizio lavori con una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

In base alla tipologia dei lavori di recupero del patrimonio edilizio da realizzare, la disciplina dell’attività edilizia può prevedere la richiesta di un’abilitazione amministrativa: concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori.

Dopo il riordino dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, avvenuto con il decreto legislativo n. 222/2016, la disciplina attualmente in vigore prevede:

  1. attività edilizia “totalmente libera” (si tratta degli interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione al Comune)
  2. interventi “in attività libera”, realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione al Comune (Cila) dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico
  3. attività edilizia soggetta a permesso di costruire (riguarda gli interventi edilizi indicati nell’articolo 10 del Testo unico sull’edilizia)
  4. attività edilizia soggetta a “super Scia”, alternativa al permesso di costruire
  5. attività edilizia soggetta a “Scia” (si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti in una delle categorie precedenti).

Si ritiene utile, infine, segnalare i seguenti due documenti:

  • il decreto del 2 marzo 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è allegato il “Glossario Unico” delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera
  • la Tabella “A” allegata al citato decreto legislativo n. 222/2016, che nella “Sezione II – Edilizia” riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

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