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Normativa

Valutazione della sicurezza strutturale e classificazione degli interventi

A cosa serve e come procedere nella valutazione della sicurezza di un fabbricato esistente secondo le NTC 2018.

19 Giugno 2018
sicurezza strutturale
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un processo fondamentale, al termine del quale, si è in grado di capire se il fabbricato può resistere alle azioni sismiche con un livello di sicurezza minimo richiesto dalla norma. Tale requisito consente di capire se è consentito l’uso del fabbricato senza interventi, se la destinazione d’uso debba essere modificata e se si ritiene necessario un aumento di sicurezza mediante interventi.

Il Cap 8.3 del DM del 17 gennaio 2018 emanato dal MIT,  regolamenta gli interventi sulle strutture esistenti.

“La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali”.

 

Interventi locali, di miglioramento o di adeguamento?

Intorno a tale classificazione, in particolare per quanto riguarda la differenziazione tra interventi di miglioramento ed adeguamento, spesso si genera confusione in quanto ritenuti erroneamente intercambiabili/equivalenti.

Le NTC 2018 definiscono le tre tipologie di intervento ai paragrafi: 8.4.1, 8.4.2 e 8.4.3 rispettivamente:

intervento locale: “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

 – ripristinare rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;

– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;

– impedire meccanismi di collasso locale;

– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

 Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti.”

 

intervento di miglioramento: “la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme”.

“Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di \zetaE  può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di \zetaE , a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di \zetaE , sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno \zetaE=1,0.”

 

intervento di adeguamento:”L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

  1. a) sopraelevare la costruzione;
  2. b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
  3. c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori

al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

  1. d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino

ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

  1. e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo”.

 “Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere \zetaE  ≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere \zetaE   0,80.

Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.

Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.”

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