Sport Bonus: ecco le linee guida 2018
Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo con tutte le specifiche riguardo l’applicazione e la fruizione del credito d’imposta.
Con il decreto attuativo n.130 del Presidente del Consiglio in data 23 aprile 2018 e relativa pubblicazione il 7 giugno 2018, si rende operativo lo Sport Bonus anche per quest’anno. Tale strumento consente di erogare fondi nel corso dell’anno solare corrente per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il contributo introdotto dall’art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Ambito d’applicazione
Lo Sport bonus è riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici.
Come effettuare le erogazioni?
Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi
esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
– bonifico bancario;
– bollettino postale;
– carte di debito, carte di credito e prepagate;
– assegni bancari e circolari.
Come ottenere il benefit?
L’importo è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra. Nei venti giorni successivi, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l’Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.