I limiti di normativa dei calcestruzzi fibro-rinforzati (FRC)
L’utilizzo del calcestruzzo fibro-rinforzato (FRC) secondo la normativa italiana: NTC 2008 e NTC 2018 a confronto
Gli sviluppi nell’ambito della ricerca sui calcestruzzi fibro-rinforzati (FRC) non trovano ancora oggi, in Italia, un riscontro dal punto di vista normativo.
Le Norme Tecniche per le costruzioni emanate dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio del 2008, al paragrafo 4.6. “Costruzioni di altri materiali”, definivano il calcestruzzi fibro-rinforzati (FRC) come un materiale da costruzione non tradizionale, il quale per poter essere utilizzato per la realizzazione di opere strutturali doveva essere autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Per questo caso le NTC 2008 rendevano di fatto inutilizzabile il materiale per uso strutturale.
In contrapposizione, a livello internazionale, esistono già da parecchio tempo normative di comprovata validità che prendono in considerazione l’utilizzo del calcestruzzo fibro-rinforzato: una su tutte quella relativa a “fib Model Code for Concrete Structures 2010”. [C. Pierini, Calcestruzzi fibrorinforzati (FRC) e Circolare: ancora troppo attaccati all’approccio prescrittivo, www.ingenio-web.it,18/02/2019.]
Nel documento si possono trovare una classificazione del materiale e le direttive per le verifiche agli Stati Limite delle strutture in FRC.
Emerge un aspetto fondamentale legato alla classificazione del FRC in funzione di una classe di resistenza a compressione e di una classe di resistenza a trazione.
Un ulteriore passo in avanti viene fatto con le Norme Tecniche introdotte dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 in cui al paragrafo 11.2.12. “Calcestruzzo Fibrorinforzato (FRC)” si introduce il calcestruzzo fibro-rinforzato come materiale da costruzione.
La norma tecnica, tuttavia, può come in questo caso fornire indicazioni incomplete e non esaustive.
Ciò che dice la norma, infatti, è che nella matrice cementizia devono essere presenti fibre di acciaio o di materiale polimerico marchiate CE, ma per la qualificazione e per la progettazione delle strutture in FRC rimanda a specifiche disposizioni emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Inoltre stabilisce che la miscela di calcestruzzo fibro-rinforzato deve essere sottoposta a valutazione preliminare, con determinazione dei valori di resistenza a trazione residua mediante prove di flessione in accordo con la norma UNI EN 14651:2007.
Ciò rende ancora una volta il materiale di difficile uso strutturale da parte dei produttori in quanto i costi da sostenere per dimostrare la validità del materiale ad ogni utilizzo sono eccessivamente elevati.