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Attualità

BIM ed innovazione tecnologica

Il Building Information Modeling è diventato la chiave di volta per la trasformazione digitale e dal 2025 sarà obbligatorio per tutte le nuove opere.

25 Luglio 2022
BIM
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

Con BIM si definisce la rappresentazione digitale delle caratteristiche geometriche e fisiche di un edificio, un unico modello che racchiude tutte le informazioni che riguardano il suo intero ciclo di vita: dalla progettazione alle fasi di costruzione per arrivare infine alla demolizione e dismissione. Il modello è creato da una squadra di differenti professionisti che, collaborando, può inserire tutti i dettagli della costruzione: dai dettagli architettonici ai dettagli strutturali inserendo pure la rete impiantistica. Ciò permette di valutare eventuali interferenze e criticità ancor prima della costruzione fisica dell’opera permettendo ai progettisti di correggere eventuali errori.

Secondo quanto definito nella Norma UNI 11337-6 il BIM è caratterizzato da 7 “dimensioni”:

  • 1D: Concept design;
  • 2D: Elaborati 2D come piante, prospetti e sezioni;
  • 3D: Rappresentazione tridimensionale del prodotto;
  • 4D: Analisi della durata o tempi (programmazione);
  • 5D: Analisi dei costi (computi, stime e valutazioni economiche);
  • 6D: Fase di gestione dell’opera (uso, manutenzione e dismissione);
  • 7D: Valutazione della sostenibilità (sociale, economica e ambientale).

La NORMATIVA: Il BIM nella normativa italiana è introdotto dalla Direttiva 24/2014 che costituisce il riferimento normativo del BIM in Europa e dal Codice dei Contratti e degli Appalti pubblici (D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016). L’obbligatorietà del BIM, le modalità e i tempi di introduzione, sono stati definiti nel Decreto BIM (DM 560 del 1° dicembre 2017). Tale decreto stabilisce l’obbligo di introduzione di metodologie operative di modellazione:

  • Dal 1° gennaio 2019 per opere di importo da 100 milioni di euro;
  • Dal 2020 per opere di importo oltre i 50 milioni di euro;
  • Dal 2021 per opere di importo oltre i 15 milioni di euro;
  • Dal 2022 per opere di importo oltre 5,3 milioni di euro;
  • Dal 2023 per opere di importo oltre 1 milione di euro;
  • Dal 2025 per tutte le nuove opere.
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