Reato di false asseverazioni nei bonus edilizi.
Con circolare n. 908 del 28/06/2022 il CNI comunica le nuove linee guida fornite dalla Rete Professioni Tecniche.
La Rete delle Professioni Tecniche si rivolge a tutti i professionisti per fornire “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”. Le linee guida, che trovano sede nel contesto normativo previsto dall’art. 28-bis comma 2, lett. a) del DL 4/2022 (Sostegni Ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2022 tramite l’introduzione, all’art. 119 del DL Rilancio (34/2020) del comma 13 bis-1, citano il reato di false attestazioni nei bonus edilizi
- LA NORMA: L’articolo, nello specifico prevede che “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”
- IL NUOVO REATO: Il quarto paragrafo delle linee guida è dedicato ad “Elementi costitutivi del nuovo reato di false informazioni del tecnico asseveratore.” Nello specifico vengono ribadite le seguenti considerazioni:
- “La disposizione analizzata costituisce reato proprio, vale a dire che può essere commessa esclusivamente da tecnici abilitati […] ossia il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. Potranno pertanto incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione Ingegneri, Architetti, Geometri ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.”
- “Le condotte punite sono tre:
– esporre informazioni false;
– omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
– attestare falsamente la congruità delle spese. La prima e la terza sono commissive e si traducono quindi in un’azione mentre la seconda è omissiva propria e si traduce, quindi, in un non fare.”
- RACCOMANDAZIONI: Il quinto paragrafo fornisce un vademecum “al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni”. Si raccomanda quindi di:
- Attenersi ai requisiti previsti dal Decreto Requisiti (6 agosto 2020) per quanto riguarda il c.d. ecobonus
- Redigere l’asseverazione utilizzando modelli allegati ai decreti
- Compilare ogni campo del modello per evitare omissioni sanzionabili